(massima n. 1)
Non č ammissibile l'impugnazione proposta avverso il solo dispositivo, letto in udienza (lettura, peraltro, non prevista dalla legge), di ordinanza adottata all'esito di procedura camerale, ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (nella specie trattavasi di appello in materia cautelare ex art. 310 c.p.p.), dal momento che l'esercizio del diritto di impugnazione presuppone l'esaurimento del processo formativo della decisione, il quale si verifica unicamente con il deposito di quest'ultima in cancelleria, ai sensi dell'art. 128 c.p.p.