(massima n. 1)
La clausola di caparra confirmatoria accede alle clausole contrattuali che essa tende a rafforzare con una coazione indiretta sul debitore; inserita in un contratto preliminare, la clausola, con la correlativa dazione della somma di denaro al promesso venditore, rafforza l'obbligazione del promesso acquirente. Quando il contratto preliminare di vendita sia stato concluso da rappresentante senza poteri di colui che promette di acquistare e la caparra sia stata versata dal falso procuratore, anche la clausola di caparra segue la disciplina complessiva del contratto ex art. 1398 c.c. e pertanto non produce effetti se la ratifica sia stata rifiutata, proprio per il carattere accessorio della clausola di caparra, che č priva di causa se l'obbligazione da rafforzare non prende vita.