(massima n. 2)
Ai fini dell'estinzione della custodia cautelare per mancata effettuazione, in tempo utile, del prescritto interrogatorio (art. 302 c.p.p.), non rileva l'eventuale inutilizzabilità di questo ultimo (nella specie dedotta sulla base dell'asserita violazione dell'art. 141 bis c.p.p.), giacché l'inutilizzabilità riguarda soltanto gli effetti probatori dell'atto, ma non incide sulla sua esistenza e validità ad altri effetti quali, in particolare, l'impedimento della suddetta estinzione.