(massima n. 1)
L'indulto di cui ai decreti 18 dicembre 1981, n. 744, 16 dicembre 1986, n. 865 e 22 dicembre 1990, n. 394, non si applica, in virtł delle esclusioni oggettive ivi previste, al delitto di cui all'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione) quando sia stata concessa l'attenuante di cui al comma 4, prima ipotesi, del medesimo art. 630 nel testo introdotto dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, e rimasto in vigore fino alle modifiche apportate alla stessa disposizione della L. 30 dicembre 1980, n. 894; gli indicati provvedimenti di clemenza, infatti, contemplano, ai fini dell'operativitą dell'indulto, solo la concessione delle attenuanti ad effetto speciale, relative alla dissociazione operosa del concorrente nel reato, previste dai commi quarto e quinto dell'attuale testo dell'art. 630 c.p., il quale pił non riproduce la disposizione, contenuta nel suddetto previgente dai commi quarto e quinto, prima ipotesi, dell'art. 630 c.p., che dava luogo ad una normale diminuzione di pena (nei limiti fissati dall'art. 65 c.p.) per il fatto oggettivo della liberazione dell'ostaggio senza il pagamento del riscatto indipendentemente dall'adozione di un determinato comportamento da parte del reo.