(massima n. 1)
L'ultimo comma dell'art. 164 c.p., quando descrive il potere di disporre la sospensione della pena, nei confronti di chi ne abbia già altre volte fruito, ovvero di disporla nei confronti di chi abbia già riportato una condanna, per delitto, a pena detentiva non sospesa, contiene un preciso — e perciò tassativo — riferimento alla «precedente condanna», sicché sembra indubbio che la sospensione della pena potrà concedersi — in ognuno dei casi suddetti — solo se il giudicabile risulti condannato una sola volta. Per converso, il beneficio dovrà negarsi, nell'opposto caso di pluralità di precedenti condanne, anche se solo in relazione alla seconda di esse (o a quella ulteriore) la pena fosse stata sospesa; non occorrendo, perciò l'operatività dell'impedimento alla nuova concessione, che la condanna non sospesa sia intervenuta successivamente ad altra, rispetto alla quale il condannato avesse, invece, fruito della sospensione.