(massima n. 1)
L'indulto introdotto col D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, al pari di quello di cui al D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 e di quello previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, non può, ai sensi delle relative disposizioni (artt. 8 e 3 lett. a, n. 4) essere applicato al delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ad eccezione delle speciali ipotesi attenuate di cui all'art. 630 commi 4 e 5 c.p. (dissociazione operosa), in particolare la suddetta causa estintiva della pena non può operare con riferimento ad ipotesi di applicazione di circostanze attenuanti comuni diverse da quelle di cui sopra, anche se le stesse rendono operante il comma 6 dell'art. 630 c.p. che prevede autonomi limiti edittali di pena: tale disposizione infatti lascia inalterato il dato positivo di una condanna inflitta per una delle fattispecie delittuose riconducibili alle previsioni dei primi tre commi dell'art. 630, per le quali opera l'espressa previsione ostativa all'indulto.