(massima n. 1)
Qualora sia stato erroneamente proposto ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di applicazione dell'amnistia o dell'indulto, il ricorso medesimo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., e gli atti devono essere trasmessi allo stesso giudice dell'esecuzione per il corso ulteriore.