(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni il ritardato deposito delle intercettazioni stesse non comporta la loro inutilizzabilità non essendo la detta sanzione prevista dall'art. 271, comma 1, c.p.p. per siffatti vizi. Esso non può peraltro essere dedotto prima del termine indicato dall'art. 181, comma 2, c.p.p. (e dunque nel procedimento incidentale de libertate), termine al quale, concludendosi le indagini preliminari, è rimandata la verifica della validità degli atti espletati durante le indagini, nell'interno del procedimento principale. D'altra parte, essendo previsto che il deposito possa essere ritardato «non oltre la chiusura delle indagini preliminari», non sarebbe configurabile in radice una sanzione processuale che attenesse ad un atto il cui termine di espletamento è tuttora in corso.