(massima n. 1)
In materia di reati associativi ed in particolare di associazione a delinquere di stampo mafioso, la contestazione del ruolo di organizzatore con riferimento ad una famiglia mafiosa appartenente all'organizzazione «Cosa Nostra» non determina necessariamente una situazione di conflitto con altra contestazione in cui lo stesso soggetto sia, in concorso con persone diverse da quelle indicate nel primo procedimento, accusato di partecipazione all'associazione Cosa Nostra. Sebbene, infatti, numerose decisioni abbiano riconosciuto il carattere gerarchico ed unitario dell'organizzazione Cosa Nostra, ciò tuttavia da una parte non può valere indefinitivamente in una materia caratterizzata da situazioni in continua evoluzione e dall'altra non è incompatibile con l'esistenza di una «famiglia» che, pur collegata e dipendente da Cosa Nostra, costituisca un gruppo criminale autonomo finalizzato ad un'attività illecita propria.