(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena la mera considerazione di incensuratezza nei confronti di uno straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, e per di più non compiutamente identificato, non può consentire la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, il quale, ai sensi dell'art. 164, primo comma, c.p., deve essere particolarmente basato sulla personalità dell'imputato al fine di confortare la presunzione di ravvedimento in cui detto giudizio prognostico si concretizza.