(massima n. 1)
La correzione dell'errore materiale riguardante le generalitą dell'imputato, contenuto nella sentenza irrevocabile, di condanna, dev'essere effettuata dal giudice dell'esecuzione, a termini dell'art. 668 c.p.p. (Fattispecie nella quale il comandante del distretto militare di Palermo aveva chiesto alla Corte di cassazione, in relazione ad una sentenza da essa resa, la correzione della data di nascita di un imputato).