(massima n. 1)
L'imputato che proponga ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per una delle cause indicate dall'art. 591 c.p.p. non va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata dall'art. 616 c.p.p. Questa, infatti, consegue, unicamente alla declaratoria di inammissibilitą del ricorso per una delle cause previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p.