(massima n. 1)
Avverso l'ordinanza emessa de plano dal giudice dell'esecuzione in tema di applicazione di amnistia o indulto, può essere proposta opposizione, dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, in virtù della quale si instaura un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema delineato dall'art. 666 c.p.p., e concludersi con la pronuncia di una ordinanza, soggetta al controllo di legittimità attraverso la proposizione del ricorso. Nel caso di impugnazione erroneamente proposta — poiché a norma dell'art. 568 ultimo comma c.p.p. spetta in ogni caso al giudice procedere alla più adeguata qualificazione giuridica della dichiarazione di volontà espressa dalla parte nell'ambito dei rimedi apprestati dalla legge processuale — la proposta impugnazione va qualificata come opposizione con restituzione degli atti al competente giudice dell'esecuzione per il corso ulteriore. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione convertito in opposizione).