(massima n. 1)
La caparra confirmatoria, pur trovando applicazione nei contratti con prestazioni corrispettive, č inapplicabile nel caso in cui questi non vincolano entrambi i contraenti, come si verifica nell'ipotesi dell'opzione fino a quando non sorge un rapporto obbligatorio anche per il destinatario della proposta irrevocabile, perché, altrimenti, il versamento della caparra non sarebbe in grado di svolgere la sua peculiare funzione di coazione indiretta all'adempimento sia per il soggetto che la dā che per quello che la riceve. Pertanto, nel caso dell'opzione, la dazione di una somma di danaro dal promittente al promissario, prima dell'accettazione di quest'ultimo, funziona da acconto anche se č denominata dalle parti come caparra confirmatoria, mentre esplica la funzione propria di questa ultima solo se interviene successivamente alla detta accettazione.