(massima n. 1)
La pretesa illegittimità del sequestro non costituisce né causa di giustificazione né di insussistenza del reato di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli), la cui aggravante è configurabile anche nell'ipotesi di illegittima nomina del custode giacché la norma tutela il vincolo, previsto per legge, di immodificabilità della cosa per finalità pubbliche, mentre gli eventuali vizi consentono la cosiddetta autotutela ma devono essere fatti valere nei modi di legge.