(massima n. 1)
In tema di chiamata di correo, quando le dichiarazioni del collaborante attinenti a reati-fine della massima gravità, siano accertate come non veritiere, in quanto contraddette da elementi di prova specifici, il giudice non può sottrarsi all'obbligo di riesaminare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante in relazione alla posizione dell'indagato in ordine al reato associativo. (Fattispecie relativa a custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.).