(massima n. 1)
Non č configurabile l'inserimento nell'associazione mafiosa (nella specie «Cosa nostra») di persone, estranee ad essa, ma stabilmente inserite nel circuito internazionale dei trafficanti di stupefacenti che, pur mantenendo una gestione autonoma dei propri affari, abbiano trovato conveniente collaborare, settorialmente e temporaneamente, con l'associazione medesima.