(massima n. 1)
L'omessa trascrizione del dispositivo, in calce all'originale di sentenza deliberata in camera di consiglio dalla Corte di cassazione, è mancanza alla quale si può ovviare con la procedura di correzione dell'errore materiale, sia perché si tratta di omissione non concettuale, la cui eliminazione non comporta modificazione essenziale dell'atto, sia perché la relativa statuizione nei suoi contenuti essenziali si rinviene nel deliberato scritto sul «ruolo delle cause» e nella motivazione del provvedimento, alla quale è legittimo richiamarsi, trattandosi appunto di provvedimento emesso all'esito di procedura in camera di consiglio. (Nella specie, nel corso del procedimento di rettificazione della sentenza è stato rilevato, e — per le stesse ragioni — corretto, anche l'errore materiale del dispositivo riportato sul «ruolo delle cause», nel quale figurava il rigetto del ricorso «del ricorrente», anziché «in solido dei ricorrenti», in conformità del numero degli indagati che avevano impugnato, ex art. 311 c.p.p., l'ordinanza di riesame).