(massima n. 1)
Il diniego delle attenuanti generiche non è logicamente incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici delle prime e della seconda, premiando quest'ultima una determinata condotta di un soggetto che può avere una personalità negativa, e può essersi comportato processualmente in modo tutt'altro che lineare, tanto da non meritare le circostanze previste dall'art. 62 bis c.p. (Nella fattispecie, le attenuanti generiche erano state negate all'imputato per i numerosi precedenti penali e per il comportamento processuale).