(massima n. 1)
L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta. Non è, pertanto, idonea a fare venire meno la sussistenza della detta aggravante una sorveglianza generica della polizia o una sorveglianza che, per sua natura, è necessariamente saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitate dal possessore o da altri, come quella di chi deve prestare attenzione ad una pluralità di capanne di uno stabilimento balneare. (Fattispecie relativa a condanna per furto aggravato ex art. 625, n. 7, c.p. di oggetti d'oro lasciati nelle capanne di uno stabilimento balneare).