(massima n. 1)
La mancata applicazione dell'indulto, quando in sede di giudizio non sia negato al prevenuto il diritto a goderne e non ci sia omissione dell'interessato, non determina alcuna nullità né alcuna conseguenza negativa per il condannato, in quanto il beneficio può essere applicato in sede esecutiva e la sua mancata previsione nella sentenza di condanna è connotata comunque da essenziale provvisorietà, quindi non è impugnabile.