(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā della circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. (e anche ai fini della determinazione della pena), non č necessario che il giudice prenda in considerazione tutti i parametri indicati nell'art. 133 stesso codice, essendo sufficiente che faccia riferimento anche a uno solo di essi, cosė mostrando la prevalenza di quello prescelto rispetto a tutti gli altri.