Cassazione penaleSez. IIIsentenza n. 10355del 17 ottobre 1995
(1 massima)
(massima n. 1)
L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi configura una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non è possibile invocare eventuali cause estintive dei reati.