(massima n. 1)
Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può prendere in considerazione gli stessi elementi valutati per la concessione di una attenuante comune quando questi incidano non solo sull'intensità del dolo, ma sulla motivazione del delitto e sul carattere del reo tanto da indurre il convincimento di una ridotta capacità a delinquere del colpevole. La valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di fatto non costituisce violazione né dell'art. 133 c.p. né del principio del ne bis in idem sostanziale. (Nel caso di specie la corte, in un caso di omicidio connesso ad una situazione di forte contrasto tra due nuclei familiari, aveva concesso l'attenuante comune della provocazione in considerazione della dinamica dei fatti e quelle generiche sul presupposto della conflittualità tra le famiglie).