(massima n. 1)
La correzione della materiale discordanza tra l'effettivo pensiero del giudice e la sua esternazione consistente nella trascrizione di un importo diverso da quello effettivamente liquidato come provvisionale, non implica una modificazione «essenziale» dell'atto, preclusiva, come tale, della procedura di correzione dell'errore, dovendosi riferire la modifica «essenziale» al cambiamento del contenuto del provvedimento, come avverrebbe nell'ipotesi di eliminazione o introduzione della statuizione relativa alla provvisionale, e non gią alla emendazione dell'erronea compilazione grafica di un importo al posto di un altro.