(massima n. 1)
Il principio fissato nell'art. 185, comma 1, c.p.p., secondo cui la nullitą di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilitą, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la ritenuta inutilizzabilitą di intercettazioni telefoniche nel corso delle quali era stata acquisita una notizia di reato potesse estendersi ad altre successive intercettazioni ritualmente disposte a seguito di detta notizia).