(massima n. 1)
Le ordinanze che ammettono (o escludono) la costituzione della parte civile, sia che si contesti la titolaritā del diritto, sia che si contesti la rappresentanza dell'avente diritto o le finalitā stesse della costituzione, non sono impugnabili posto che nell'attuale disciplina processuale, come giā in quella previgente, č accolto, con la formulazione dell'art. 568, n. 1, c.p.p., il principio della tassativitā dei mezzi di impugnazione né alcuna disposizione di legge prevede l'impugnazione autonoma o con la sentenza di dette ordinanze.