(massima n. 1)
Poiché il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all'attivitą imprenditoriale del datore di lavoro ed a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti con esclusione del danneggiato, quest'ultimo che deriva i suoi diritti dalla parte lesa, non ha, in sede civilistica, azione diretta nei confronti dell'assicuratore il quale deve tenere indenne, per i danni patrimoniali e non patrimoniali, soltanto il suo assicurato, Ne consegue che non č possibile condannare l'ente assicuratore, in solido con l'imputato danneggiante, al risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, costituitosi parte civile nel procedimento penale. Legittima, pertanto, č l'estromissione dal giudizio della societą assicuratrice, citata come responsabile civile, non rivestendo essa tale qualitą.