(massima n. 1)
Qualora venga proposta dall'imputato richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.p., ed il pubblico ministero manifesti il proprio dissenso motivandolo non in relazione all'entità della pena, bensì alla concessione del predetto beneficio, il giudice può ugualmente accogliere la richiesta dell'imputato, se ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, ma solo all'esito del dibattimento ed a chiusura di esso. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza con cui il pretore aveva applicato la pena richiesta dall'imputato, sospendendola condizionalmente nonostante sul punto vi fosse l'opposizione del pubblico ministero, senza procedere al dibattimento).