(massima n. 2)
Ai fini della realizzazione del reato contravvenzionale di cui all'art. 659, primo comma, c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) sono sufficienti emissioni sonore riferibili al comportamento di un soggetto, identificabili in schiamazzi, abuso di mezzi acustici e strepiti di animali, che superino il limite della normale tollerabilità concretamente apprezzabile in relazione all'ambiente ed all'ora, percepibili da un numero indeterminato di persone: a nulla rileva che solo una di esse o anche una sola siano state concretamente disturbate, in quanto, vertendosi in tema di reato di pericolo, per la realizzazione del medesimo non è richiesto che si verifichi l'evento.