(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui una intercettazione venga ritualmente ordinata con riferimento al reato per il quale si procede, che in astratto preveda la pena massima superiore a cinque anni, e successivamente l'imputazione venga mutata in altra, per la quale l'intercettazione stessa non sarebbe stata ammissibile, la prova acquisita č utilizzabile, in quanto il divieto di cui all'art. 271 c.p.p. č imposto soltanto con riferimento ai provvedimenti adottati in casi non consentiti. Se l'atto č invece legittimo, i suoi risultati mantengono tale carattere anche se la modifica della qualificazione giuridica del reato fa diventare, con valutazione postuma, non pių conforme alla previsione processuale la intercettazione eseguita.