(massima n. 1)
Č abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, ritenuta la nullitą di un atto compiuto dal pubblico ministero (nella specie, accertamento tecnico irripetibile), in luogo di provvedere comunque sulla richiesta di rinvio a giudizio, o accogliendola o pronunciando sentenza di non luogo a procedere, abbia disposto la restituzione degli atti allo stesso pubblico ministero, «per le determinazioni di sua competenza.