(massima n. 1)
Il criterio distintivo tra omicidio volontario e omicidio preterintenzionale consiste nell'elemento psicologico nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è quella di uccidere la vittima. Tale volontà deve ritenersi sussistente non soltanto quando l'agente abbia agito con l'intenzione di uccidere, ma anche quando egli si è rappresentato l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta che, ciò nonostante, ha posto in essere. (Nella specie si è ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la preterintenzione e ritenuto il dolo sulla base di precise risultanze processuali, quali la micidialità dell'arma e del proiettile adoperati, la breve distanza tra sparatore e vittima, la parte del corpo attinta, il comportamento tenuto dall'imputato prima e dopo l'episodio delittuoso).