(massima n. 1)
L'errore materiale, perché sia suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p., non dev'essere partecipe del processo volitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione. Pertanto, non può farsi luogo alla procedura di correzione ove nessuna disarmonia emerga tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale manifestazione. (Fattispecie nella quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata da una corte d'assise d'appello, di correggere l'errore nel quale la Suprema Corte era incorsa nella designazione del giudice di rinvio).