(massima n. 1)
La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 1 c.p. è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto, per commettere il reato, si introduca in un luogo, che sia destinato ad essere abitato. Non è però necessario che il locale lo sia anche concretamente, essendo all'uopo sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (es. arredamento). Ne deriva che sussiste la circostanza aggravante, qualora l'immobile, pur mantenendo questa sua destinazione, diventi indispensabile, per un tempo più o meno breve, come nel caso della sua sottoposizione ad un provvedimento di sequestro.