(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza sottopone al visto di controllo del direttore del carcere o di altro appartenente all'amministrazione penitenziaria la corrispondenza dei detenuti, ha un'indubbia rilevanza amministrativa che non incide, quando č correttamente motivato, sulla libertā personale del detenuto, con la conseguente ricorribilitā a norma dell'art. 111 della Costituzione, inerendo, piuttosto a una modalitā regolamentatrice del regime carcerario.