(massima n. 1)
L'omessa audizione dell'indagato, il quale sia comparso nel procedimento di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, č sanzionata da nullitā (artt. 310 e 127, commi 3 e 5, c.p.p.), peraltro a regime cosiddetto Ģintermedioģ (art. 180 stesso codice). Tale nullitā, quindi, deve essere dedotta immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto, stante la presenza dell'interessato e del suo difensore all'udienza camerale. Ne consegue che deve considerarsi tardiva l'eccezione sollevata soltanto con il ricorso per cassazione.