(massima n. 1)
Nei casi di arresto o di fermo non seguiti da provvedimento di convalida per omesso interrogatorio dell'indagato ovvero di arrestato o fermato che non abbia reso l'interrogatorio in quanto non abbia potuto o voluto comparire nella udienza in cui la convalida č stata decisa, ai quali abbia fatto seguito l'applicazione della custodia cautelare, il termine perentorio di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 294, comma 1, c.p.p., il giudice per le indagini preliminari deve procedere all'interrogatorio decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento che ha disposto la custodia.