(massima n. 1)
La nomina del difensore, anziché al fine della presentazione dei motivi, effettuata dall'imputato dinanzi al cancelliere, in una con la dichiarazione di appello contro la sentenza contumaciale, possiede i requisiti del mandato specifico gią richiesto dall'art. 2, L. 23 gennaio 1989, n. 22 e di cui all'art. 571 del nuovo codice di rito. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello perché presentato da difensore non munito di mandato specifico).