(massima n. 1)
L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena non costituisce ragione ostativa dell'applicazione delle misure cautelari, facendo riferimento il comma 2, dell'art. 273 c.p.p. alla «sussistenza» di cause di estinzione del reato, termine che all'evidenza postula la ricorrenza attuale di tale causa, mentre la sospensione condizionale della pena richiede un giudizio prognostico di prevenzione ed il ravvedimento susseguente al giudizio (art. 167 c.p.).