(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice è tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. ed ad un controllo, in positivo, dei termini dell'accordo. Una più incisiva e penetrante motivazione può esigersi solo nella ipotesi in cui il giudice si orienti per il rigetto della richiesta di patteggiamento e non quando vi faccia adesione, dando implicita dimostrazione che il controllo demandatogli dalla legge ha avuto esito positivo. Ne consegue che, per quanto attiene in particolare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, il medesimo può dirsi adeguatamente motivato anche quando, in assenza di elementi macroscopicamente rivelatori di inadeguatezza, il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione positiva, richiamandosi, anche se non in modo espresso, a quegli elementi che, nella singola fattispecie, possono assumere rilevanza determinante, sempre che essi siano comunque ricavabili dal contesto della decisione. È sufficiente, pertanto, la semplice enunciazione degli elementi che comportino una valutazione di adeguatezza del giudizio di comparazione quale prospettato dalle parti, non richiedendosi un discorso argomentativo sul punto che chiarisca i motivi della incidenza dei detti elementi sul bilanciamento delle circostanze di segno opposto ricorrenti nel caso specifico.