(massima n. 1)
L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6, prima parte, c.p. va intesa in funzione dell'art. 185 stesso codice e di conseguenza, essa è applicabile a qualsiasi reato ogni qualvolta ne sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di riparazione a norma delle leggi civili nelle forme delle restituzioni e del risarcimento. Detta attenuante, diversamente da quella prevista nell'art. 62 n. 4 — che ha natura oggettiva in quanto prescinde dalla condotta dell'agente — presuppone, invece, il ravvedimento attivo del colpevole, coerentemente alla sua funzione propria che ha fondamento e motivazione psicologica rilevando un ravvedimento che è indice di minore criminosità; per cui, nell'ipotesi di abbandono della refurtiva e recupero della stessa ad opera della polizia giudiziaria, viene a mancare la possibilità stessa di un fattivo ravvedimento del reo e, conseguentemente, di un sicuro accertamento della sua minore pericolosità sociale, ai fini dell'applicabilità delle predetta attenuante.