(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione delle spese di custodia di veicolo sequestrato, correttamente il giudice procede alla liquidazione equitativa quando non esistono tariffe vigenti ed utilizzabili, pur a seguito della sentenza n. 230/1989 che ha dichiarato l'illegittimitą dell'art. 5 della L. n. 836/1965. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento del giudice di merito che aveva negato l'applicabilitą del tariffario Aci depositato presso la Camera di commercio di Trapani, non risultando lo stesso sottoposto ad alcun controllo pubblico di congruitą).