(massima n. 1)
In tema di riesame dei provvedimenti applicativi dell'indulto, il ridimensionamento del detto beneficio, in sede esecutiva, è ammesso quando l'errore sia derivato da difetto di informazione e di conoscenza e non anche allorché esso sia dipeso da inosservanza della normativa che regola il condono, dovendo in tale ipotesi ritenersi che, qualora l'errore non sia stato emendato, attraverso i rimedi appositamente predisposti dalla legge processuale, i predetti provvedimenti siano intangibili perché coperti dal giudicato.