(massima n. 1)
Ai fini della produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione del reato, č sufficiente che l'atto idoneo a determinarlo sia emesso, non occorrendone anche la notificazione. (Fattispecie relativa a decreto di citazione non notificato all'imputato perché questi era sconosciuto all'indirizzo risultante dagli atti).