(massima n. 1)
È consentito il sequestro preventivo, ai sensi tanto del primo quanto del secondo comma dell'art. 321 c.p.p., di cose soggette a pegno regolare (nella specie trattavasi di titoli di credito depositati presso un istituto bancario e costituiti in pegno a favore del medesimo istituto), sempreché gli effetti del provvedimento siano limitati alle facoltà che spettano al debitore indagato o imputato, lasciando impregiudicate le facoltà che sono invece di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio.