(massima n. 1)
La subordinazione dell'efficacia della richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 444 c.p.p., non richiede formule sacramentali e pertanto, quando vi sia comunque accordo tra le parti anche sull'applicazione del detto beneficio — oltre che sulla misura della pena — il giudice non può, se non violando i termini dell'accordo, applicare la pena concordata senza concedere la sospensione condizionale. Ove non ritenga di addivenire a tale concessione, il giudice deve invece rifiutare l'approvazione dell'intero accordo.