(massima n. 1)
Non sussiste violazione del divieto del ne bis in idem quando, intervenuta assoluzione di taluno dal reato di corruzione passiva, si proceda a carico del medesimo soggetto, con riguardo alla medesima vicenda, per il reato di concussione, non essendovi identitā tra il fatto costituito dalla corruzione o induzione esercitata dal pubblico ufficiale, pur in presenza dell'unico risultato costituito dal conseguimento, da parte di quest'ultimo, della medesima utilitā. (Nella specie, peraltro, il principio č stato affermato con riguardo ad imputazioni congiunte, alternative, di corruzione e concussione, per la prima della quale i giudici erano pervenuti a pronuncia assolutoria, mentre per l'altra aveva affermato la penale responsabilitā).