(massima n. 1)
L'annullamento, in sede di legittimitą, della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (nella specie per erronea determinazione della pena concordata, dovuta a violazione delle norme in materia di esecuzione), implicando la esclusione della validitą dell'accordo nei termini in cui le parti lo hanno raggiunto ed il giudice lo ha recepito, comporta anche il venir meno della possibilitą, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza, sulla base di quel medesimo accordo, il procedimento. Ne consegue che il detto annullamento va pronunciato senza rinvio, ma con semplice trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterą allora ex novo se recepirlo o meno), o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrą proseguire con il rito ordinario, escludendosi, quindi, la possibilitą di una sua definizione in sede di udienza preliminare, salvo il diverso caso in cui si addivenga ad una sentenza di non luogo a procedere.