(massima n. 1)
Non sono impugnabili i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione del detenuto alla corrispondenza telefonica, adottati dall'autoritą giudiziaria o da quella penitenziaria, secondo l'ordine delle rispettive competenze, sia per il principio di tassativitą delle impugnazioni, sia perché detti provvedimenti non sono comunque annoverabili tra quelli concernenti la libertą personale, ricorribili ex art. 111 Cost.